Il presente Regolamento Interno intende puntualizzare, dettagliare o integrare alcuni aspetti dello Statuto al fine di meglio gestire l’Associazione semplificando alcuni aspetti, precisando determinate situazioni o casi controversi o implementando aspetti non disciplinati, anche al fine di evitare contrasti tra gli associati riguardo alla gestione dell’Associazione.
ART. 1 – DEI SOCI
L’anno sociale coincide con l’anno solare.
La domanda di ammissione a socio è presentata col modulo approvato dal Consiglio Direttivo in modalità cartacea o in qualsivoglia formato elettronico.
La perdita della qualifica di associato per mancato versamento della quota associativa nel corso dell’anno solare di riferimento si produce automaticamente e non necessita di comunicazione alcuna.
La perdita della qualifica di associato per mancato versamento della quota associativa non esclude la possibilità di nuova ammissione con presentazione di nuova domanda.
La perdita della qualifica di associato per esclusione non consente la possibilità di nuova ammissione con presentazione di nuova domanda.
ART.2 – DELL’ASSEMBLEA
Gli associati iscritti nel relativo registro da meno di tre mesi sono ammessi a partecipare all’Assemblea senza diritto di voto.
In occasione del rinnovo dell’Organo di Amministrazione gli associati iscritti nel relativo registro da almeno tre mesi che vogliono candidarsi a componenti presentano la loro candidatura in forma scritta al Presidente del Consiglio Direttivo uscente almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
I componenti dell’Organo di Amministrazione in scadenza dichiarano la disponibilità alla loro candidatura anche in forma verbale al Presidente del Consiglio Direttivo uscente almeno 3 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
In caso di un numero di candidature superiore al numero massimo dei componenti l’Organo di Amministrazione saranno nominati, nel numero massimo, i candidati che conseguiranno il maggior numero di voti.
E’ consentito lo svolgimento, anche in via esclusiva, delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione unitamente all’esercizio del diritto di voto in via elettronica e all’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
ART. 3 – DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Qualora l’Organo di Amministrazione sia costituito da un numero pari di componenti il voto del Presidente vale per due.
E’ consentito lo svolgimento, anche in via esclusiva, delle riunioni dell’Organo di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione unitamente all’esercizio del diritto di voto in via elettronica e all’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Il presente regolamento è stato approvato dall’Organo di Amministrazione a marzo 2022